Recente sentenza del TAR del Lazio inerente la leggittimità dei corsi direttivi

17 Luglio 2017


Il Tar del Lazio si è espresso sul ricorso contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti circa la leggittimità dei corsi direttivi.


Ecco la sentenza completa:



Pubblicato il 10/07/2017

N. 03492/2017 REG.PROV.CAU.

N. 04584/2017 REG.RIC.           

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4584 del 2017, proposto da:


Associazione di Categoria Marittimi Argentario, Giuseppe Bertolini, Andrea Caristi, Francesco Arena, Alessandro Inserra, Enrico Calderer, Claudio De Pol, Francesco Suma, Ignazino Arena, Giuseppe Curro', Francesco Celona, Vincenzo Grasso, Vitomaria Iacono, Salvatore Torrente, Giovambattista Torrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Comande', Andrea Ciulla, Tiziana Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Comande in Roma, via Pompeo Magno, 23/A;


contro

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Gen del Corpo delle Capitanerie di Porto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, 6° Reparto, 4° Ufficio, 1° Sezione, Dip. Trasporti, Navigazione, Affari G.Li ed il Pers.Le, Dir. Gen.Le Vig. Aut. Portuali, Divis. 3 Personale Navigazione non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della circolare nr. 33, reg. ufficiale 53450 del 2 maggio 2017 (doc. 1), adottata dal 6° Reparto, 4° Ufficio, 1° Sezione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente ad oggetto 'D.D. Dicembre 2013, n. 1365 – Disciplina del corso di formazione, per il personale marittimo già in possesso del certificato di competenza (CoC) di livello direttivo, con l'uso della tecnica formativa a distanza (FAD)' nella parte in cui prevede che il percorso formativo di livello direttivo è rivolto ai Primi Ufficiali (Coperta e Macchina), Comandanti e Direttori di macchina che abbiano conseguito i certificati di competenza di cui alle regole II/2, III/2 e III/3 dell'Annesso alla Convenzione STCW'78 come emendata in data successiva al 1 febbraio 2002 e fino alla sessione di esami dell'anno 2014 per il conseguimento delle abilitazioni di cui sopra;

- della Circolare del MIT, Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture Portuali ed il Trasporto Marittimo e per vie d'acque interne, Divisione 3, prot. n. 27597 del 13 ottobre 2016 (doc. 2), della cui esistenza si è appreso in quanto richiamata nella circolare n. 33 del 2 maggio 2017, non essendo atto pubblicato n´ soggetto a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, laddove prevede che il corso di formazione di livello direttivo istituito con D.D. n. 1365/2013 deve essere svolto da tutti gli Ufficiali di coperta e di macchina già in possesso dell'abilitazione di Primo Ufficiale di Coperta e Macchina, Comandante e Direttore di Macchina;

- ove occorra, della circolare n. 32 del 28 aprile 2015, successivamente conosciuta, della Direzione Generale per il trasporto marittimo nel senso erroneamente fatto proprio dall'Amministrazione resistente;

- ove occorra, del Decreto n. 1365 del 4 dicembre 2013 (doc. 3), pubblicato in G.U. n. 305 del 31 dicembre 2013, adottato dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ove interpretato nel senso che lo stesso debba essere applicato retroattivamente agli Ufficiali di Coperta e macchina che alla data di entrata in vigore del decreto (14 gennaio 2014) avevano già conseguito il certificato di competenza di livello direttivo e quindi risultano già abilitati a svolgere le funzioni direttive di cui alle Regole II/2 e III/2 dell'annesso alla Convenzione STCW 78/95;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori l'Avv. C. Comandè, anche in anche in sostituzione degli Avv.ti A. Ciulla e T. Pellegrino e solo nella chiamata preliminare l'Avvocato dello Stato F. Basilica.;


Considerato, ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa, che la mera previsione di un corso di aggiornamento professionale di livello europeo, necessario per conservare e aggiornare il livello di conoscenze tecniche connesso ai certificati di competenza di cui alle regole II/2 e III/3 del codice STCM, non sembra configurare un danno grave ed irreparabile, in quanto il termine ultimo (peraltro nemmeno perentorio secondo le deduzioni difensive dell'Amministrazione) per lo svolgimento del corso (da effettuare anche con modalità a distanza e con metodologie tali da agevolare la partecipazione di ufficiali e comandanti che svolgano attività di navigazione) semplificato) risulta fissato al 31.12.2018;

Rilevato, altresì, che le censure dedotte potranno essere ulteriormente approfondite in sede di trattazione del merito, alla data precisata in dispositivo, fermo restando che solo le concrete modalità attuative del corso di cui trattasi potranno, eventualmente, concretizzare un'effettiva lesione degli interessi dedotti in giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), respinge la domanda cautelare.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20 giugno 2018;

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
Vincenzo BlandaGabriella De Michele
 
 
 

IL SEGRETARIO